La tassazione cripto ante 2023 torna al centro del dibattito con una pronuncia destinata a far discutere operatori, contribuenti e professionisti. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, con la sentenza n. 573/2025, ha respinto il ricorso di un contribuente che chiedeva il rimborso dell’imposta sostitutiva versata sulle plusvalenze da bitcoin realizzate nel 2018. Il punto, però, non è solo l’esito della causa. Il vero tema è la motivazione: una motivazione che, a nostro avviso, lascia aperti dubbi rilevanti sul piano sistematico e costituzionale.
La vicenda nasce da un’impostazione prudenziale adottata dal contribuente, che aveva dichiarato le plusvalenze e versato il 26%, per poi chiedere il rimborso sostenendo che, nel 2018, mancasse una norma di legge idonea a fondare la tassazione delle criptovalute. La sentenza ricostruisce puntualmente questa tesi e ricorda che il ricorrente aveva contestato proprio l’assenza, prima del 2023, di una specifica previsione nell’art. 67 TUIR, oltre all’impossibilità di assimilare le criptovalute alle valute estere aventi corso legale.
Ed è proprio qui che il tema della tassazione cripto ante 2023 si fa centrale. La Corte, infatti, esclude che le criptovalute possano essere trattate come valute estere o monete aventi corso legale, ma ritiene comunque che le relative plusvalenze fossero imponibili già prima della riforma del 2023. Per arrivare a questa conclusione, la pronuncia percorre due strade: da un lato attribuisce rilievo all’art. 1, comma 127, della legge n. 197/2022; dall’altro afferma che le criptovalute sarebbero già qualificabili come strumenti finanziari, con conseguente riconduzione delle plusvalenze all’art. 67 TUIR.
Tassazione cripto ante 2023 e principio di legalità: il primo nodo irrisolto
Il primo profilo critico della tassazione cripto ante 2023 riguarda la base legale dell’imposizione. La stessa sentenza afferma che in materia tributaria opera il principio di riserva di legge e che nessun contribuente può essere assoggettato a imposta in assenza di una specifica norma avente forza di legge. È un passaggio corretto, ma subito dopo la Corte sostiene che l’art. 1, comma 127, della legge n. 197/2022 non avrebbe introdotto una tassazione retroattiva, limitandosi a chiarire ciò che già si poteva ricavare dall’ordinamento.
Qui, però, emergono le maggiori perplessità. La stessa pronuncia riconosce che la legge n. 197/2022 ha introdotto nell’art. 67 TUIR il comma c-sexies, disciplinando espressamente i redditi derivanti da scambi di cripto-attività, fissando anche regole specifiche sul calcolo delle plusvalenze e il limite di rilevanza fiscale. Se il legislatore è intervenuto con una norma nuova, dettagliata e dedicata, sostenere che la tassazione cripto ante 2023 fosse già pienamente ricompresa nella disciplina previgente non appare un passaggio privo di difficoltà.
Il problema è ancora più evidente se si guarda alla struttura del TUIR. L’art. 6 organizza il reddito per categorie, mentre l’art. 67 elenca in modo tipico le ipotesi di redditi diversi. In un sistema costruito su categorie nominate e fattispecie analiticamente individuate, la tassazione cripto ante 2023 non può essere fondata soltanto su un’interpretazione estensiva o su un richiamo alla natura economicamente speculativa del fenomeno. Il principio di legalità dell’art. 23 Cost. chiede qualcosa di più: una base normativa chiara, prevedibile e già esistente nel periodo d’imposta considerato.
Ed è proprio questo il punto che, a nostro avviso, resta scoperto. Se prima del 2023 le cripto-attività non erano nominate all’interno dell’art. 67, comma 1, e se la loro disciplina è stata introdotta espressamente solo con la riforma, allora la tassazione cripto ante 2023 continua a sollevare un dubbio serio: si può davvero colmare quel vuoto per sola via interpretativa? Prenota consulenza gratuita
Tassazione cripto ante 2023 e strumenti finanziari: il secondo salto logico
l secondo profilo critico della tassazione cripto ante 2023 riguarda la qualificazione delle criptovalute come strumenti finanziari. La Corte esclude l’assimilazione alle valute estere, ma aggiunge che le criptovalute sarebbero “evidentemente” strumenti finanziari, perché presentano impiego di capitale, aspettativa di rendimento e rischio di investimento. Su questa base, la sentenza ritiene imponibili le plusvalenze ai sensi dell’art. 67, comma c-quinquies e c-quater, del TUIR.
Anche questo passaggio, però, appare discutibile. Che un bene o un’attività possano essere utilizzati con finalità speculative non significa, automaticamente, che essi rientrino nella categoria degli strumenti finanziari in senso tecnico. Qui il punto non è economico, ma giuridico. La nozione di strumento finanziario, nel nostro ordinamento, non è elastica o aperta a qualsiasi fenomeno d’investimento: è una nozione tipizzata, costruita dal Testo Unico della Finanza attraverso un elenco tassativo.
Di conseguenza, nella tassazione cripto ante 2023, il fatto che le criptovalute possano generare utili o comportare un rischio non basta per collocarle, senza ulteriori passaggi, nel perimetro degli strumenti finanziari. La sentenza sembra sovrapporre categorie diverse: una cosa è l’investimento a contenuto finanziario in senso economico; altra cosa è lo strumento finanziario in senso normativo. E questo slittamento concettuale non è marginale, perché è proprio su tale qualificazione che la Corte fonda la pretesa imponibilità già per il 2018
La pronuncia richiama, inoltre, l’ordinanza n. 44378/2022 della Cassazione, osservando che in quella sede le criptovalute erano state considerate prodotto o strumento finanziario. Ma anche qui occorre prudenza. Il richiamo della sentenza mostra che quel precedente era maturato in un contesto differente, relativo alla disciplina dell’intermediazione finanziaria e agli artt. 94 e seguenti del TUF. Trasferire automaticamente quella qualificazione nel diritto tributario, per sostenere la tassazione cripto ante 2023, non è un’operazione neutra. È un passaggio interpretativo forte, e proprio per questo meriterebbe una motivazione ancora più rigorosa di quella offerta dalla Corte. Prenota consulenza gratuita
Una sentenza importante, ma non definitiva
La sentenza di Bergamo è importante perché tenta di costruire una linea argomentativa più netta rispetto al passato. Non dice che le criptovalute sono valute estere; al contrario, esclude tale assimilazione. Ma, per mantenere in piedi la tassazione cripto ante 2023, sceglie una strada diversa: quella della qualificazione come strumenti finanziari e della lettura “chiarificatrice” del comma 127 della legge n. 197/2022. È una costruzione ambiziosa, ma proprio per questo più esposta a critiche.
l punto decisivo è che i due pilastri della motivazione restano entrambi contestabili. Da una parte, si sostiene che il legislatore del 2022 non avrebbe innovato, pur introducendo una disciplina specifica e nominata sulle cripto-attività. Dall’altra, si ritiene che le criptovalute siano strumenti finanziari in base a caratteristiche economiche generali, senza confrontarsi fino in fondo con il carattere tipico e tassativo delle categorie del TUF. Sono due passaggi centrali e, insieme, i due punti più fragili della decisione. Prenota consulenza gratuita
Conclusioni sulla tassazione cripto ante 2023
In conclusione, la tassazione cripto ante 2023 resta un terreno aperto e tutt’altro che pacificato. La sentenza n. 573/2025 della CGT di Bergamo rappresenta certamente un precedente da considerare con attenzione, ma non sembra chiudere il dibattito. Al contrario, lo rilancia su due questioni essenziali: la sufficienza della base legale prima del 2023 e la correttezza della qualificazione delle criptovalute come strumenti finanziari. Prenota consulenza gratuita
Per chi si occupa di fiscalità delle cripto-attività, il messaggio è chiaro: il tema non può essere liquidato come definitivamente risolto. La tassazione cripto ante 2023 continua a sollevare questioni di legalità, tassatività e coerenza sistematica che meritano ancora approfondimento, soprattutto alla luce dell’art. 23 Cost., dell’art. 6 TUIR e della struttura chiusa delle categorie dell’art. 67.
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