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Pace fiscale

La legge di bilancio 2019, n. 145/18, al comma 187 dell’art. 1, prevede che:

“per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 186, i debiti di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:
a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
1) al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
2) al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
3) al 35 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;
b) le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), puo’ essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.

soggetti interessati e tipologie di tributi

L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti ovvero:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
  • contributi previdenziali, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Possono aderire al Saldo e stralcio anche i contribuenti, persone fisiche, per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012.

modalità di pagamento: compensazione debiti fiscali

Le imprese che hanno debiti con il Fisco possono pagarli utilizzando eventuali crediti con la pubblica amministrazione: lo stabilisce il Decreto Dignità (Dl 87/2018) all’articolo 12 bis, (legge di conversione n.96 del 9 agosto 2018) , che proroga a tutto il 2018 la possibilità di effettuare le compensazioni delle cartelle con i crediti PA, limitatamente ai carichi affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017.