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Attività di sollecito all’acquisto di criptovalute

Il mondo delle criptovalute, della blockchain è il futuro, ma attenzione a quello che si propone e si pubblicizza.

Molto spesso si vede, sui social, oppure su altri siti, persone che sponsorizzano l’acquisto di criptovalute, particolarmente in riferimento al bitcoin.

Alcune volte mi è capitato di ricevere richiesta di consulenza in merito alla possibilità di sollecitare gli investimenti in criptovalute.

Abusivismo finanziario

L’art. 166, comma 1, lettera c) del D.Lgs 58/1998 (TUIF da ora in avanti per indicare il testo unico sulla finanza), punisce “con la reclusione da uno ad otto anni e con  multa da euro 4.000 ad euro 10.000, chiunque, senza esservi abilitato: a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio; b) offre in Italia quote o azioni di OICR; c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione  a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi per attività di investimento.

Come si evince è chiaro il collegamento tra chi offre o promuove investimenti in criptovalute ed il reato sopra descritto, ultimo capoverso. Il reato di “abusivismo finanziario” è un reato di pericolo presunto a tutela del corretto funzionamento del mercato e quindi non occorre che materialmente si consumi, ma basta anche la tentata offerta di prodotti finanziari da parte di chi non ha i titoli idonei per farlo.

Altra questione interessante è quella legata al reato di riciclaggio, connesso al possesso di criptovalute. L’art. 648-bis del c.p stabilisce che “chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo (quindi, ad esempio, anche risparmi di imposta indebiti, non voluti, ma commessi in relazione, ad esempio, a valutazioni errate, integra la fattispecie), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro.

E la giurisprudenza?

La giurisprudenza con la sentenza (Cassazione penale sez. II, n. 26807 del 17/9/2020) è intervenuta sulla materia di “abusivismo finanziario”. La sentenza condanna gli imputati in quanto sponsorizzavano l’acquisto di criptovalute come investimento finanziario, quindi occorre fare attenzione a cosa si reclamizza sui vari social e siti personali, laddove si invita il pubblico ad investire, forte di guadagni, sebbene, anche conseguiti personalmente, ma sperati per chi legge il messaggio, si ricade nel divieto punibile.