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Bitcoin nel quadro RW

Si avvicina il termine per la dichiarazione dei redditi ed alcuni, come l’anno scorso, si chiedono se devono dichiarare le criptovalute possedute a fine anno. Questo anno c’è una novità nelle istruzioni al modello fiscale 2019 e per la prima volta si parla di criptovalute.

La definizione di criptovaluta

La «valuta virtuale» è definita (dall’articolo 1, comma 2, lettera qq) del decreto legislativo 231 del 2007) come «la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente».

Fisco: quadro RW

Il detentore di criptovalute intrattiene rapporti in diverse criptovalute, presso più piattaforme informatiche. Dovendo assimilare le “criptovalute” a una valuta, si ritiene necessario assimilare ciascuna piattaforma ad una banca ed i “wallet” come se fosse un deposito o conto corrente (benché non sia soggetto all’Ivafe di 34,20 euro).

Per ciascuna criptovaluta presente su una singola piattaforma di dovrà indicare il suo valore iniziale e finale. Le criptovalute però non sono valute avente valore legale ed i wallet non sono conti correnti, quindi non dovrà essere compilato il codice dello Stato estero, in quanto il wallet provider si limita a fornire uno strumento (un software o un supporto elettronico) idoneo a consentire all’utente di conservare e trasferire la propria valuta virtuale, a volte fornendo un servizio di rendicontazione, ma non riceve la valuta in consegna, né assume alcuna responsabilità riguardo alla sua custodia.

Ai fini delle imposte dirette, sia le cessioni a termine che quelle a pronti (con scambio immediato di una valuta contro una valuta differente), possono generare plusvalenze tassabili (articolo 67, comma 1, lettera c-ter del Testo unico). Le cessioni sono rilevanti ai fini delle imposte dirette, quindi la plusvalenza è tassata solo se cedute a termine oppure anche a pronti, ma solo quando la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui.

La plusvalenza deve essere poi indicata nel quadro RT del modello Redditi. Per l’identificazione delle cessioni avvenute e il conseguente calcolo della plusvalenza si utilizza il metodo Lifo. Le eventuali plusvalenze tra importo pagato all’acquisto della criptovaluta e quanto incassato alla cessione devono essere assoggettate all’imposta sostitutiva del 26 per cento.

Si rinvia anche ai nostri articoli bitcoin evoluzione futuracriptovalute e blockchain