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Le Criptovalue non sono valute

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Le criptovalute non si tassano

In questo articolo ti spiegherò perché le criptovalute non sono assimilabili alle valute estere e quindi come potresti fare per non pagare imposte.

Ecco perché le criptovalute non sono valute o monete

Le funzioni classiche della moneta sono: (i) circolazione; (ii) mezzo di pagamento; (iii) unità di conto; (iv); (v) riserva di valore; (vi) corso legale; (vii) corso forzoso. Tali funzioni sono, ad esempio, rinvenibili nel bitcoin?

Cosa hanno le criptovalute delle valute ordinarie?

Cominciamo evidenziando quali caratteristiche ha bitcoin e le altre criptovalute simili alle valute ordinarie. In primo luogo possiamo dire che bitcoin (mi riferisco a questa criptovaluta per semplicità, ma analoghi discorsi possono farsi per ether ed altre) ha, come le valute ordinarie, un mercato, il mercato delle altcoin, ogni altcoin si scambia con il bitcoin. Il bitcoin è un mezzo di pagamento, seppur volontario, ma accettato da una comunità, lo rendo strumento di pagamento. Possiamo dire che bitcoin sia una riserva di valore? se andiamo a vedere il suo excursus del valore, chi lo ha comprato a 3000 dollari potrebbe proprio dire di si; è una unità di conto in quanto, seppur volontariamente, è accettata per lo scambio di beni e servizi.

Ma allora cosa distingue le criptovalute dalla valute?

Il bitcoin ha corso legale nello stato Italiano? NO. El Salvador, che ha dato corso legale al bitcoin, nei fatti non ha sostituito il Dollaro Americano, che ha corso legale nello Stato sudamericano, in pratica i prezzi saranno espressi anche in bitcoin, ma rimane la fluttuazione dello stesso rispetto al dollaro.

La normativa italiana

L’ articolo 1277 del codice civile italiano prevede che “i debiti si estinguono con moneta avente corso legale nello stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”.

Il bitcoin non ha valore legale nello Stato Italiano e quindi questa caratteristica manca al bitcoin e non può essere valuta. Stessa conclusione si può dire per il corso forzoso, in bitcoin in Italia non si pagano le imposte.

Il Testo unico del 31/03/1988 n. 148, ci dice quali sono le valute estere che sono i biglietti di banca o di Stato esteri aventi corso legale, ed anche qui non possiamo riscontrare tale caratteristica nelle criptovalute. Il caso di El Salvador, lo ripetiamo, è un caso particolare, nel quale abbiamo un paese che neanche prima aveva una propria moneta, ma utilizzava ed utilizza il dollaro come moneta avente corso legale ed il bitcoin non ha modificato questa situazione.

E l’Europa?

L’ Europa cosa ne pensa?

Tutto ha inizio con la causa Hedqvist Causa C-264/14, dove la corte rinvia, per una pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA».

La Banca Centrale Europea, nel suo parere del 12/10/2016, afferma che le valute virtuali sono uno strumento di pagamento e non valuta. Tali mezzi di pagamento sono accettati, volontariamente dai soggetti per lo scambio di beni e servizi. La BCE nelle sue osservazioni, ribadisce con forza, che le valute virtuali non possono qualificarsi come valute virtuali dal punto di vista dell’UNIONE. In conformità ai Trattati e alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, l’euro è la moneta unica dell’unione economica e monetaria dell’Unione.

La compravendita di bitcoin da parte di persone fisiche, è tassata?

A livello fiscale, nell’ordinamento italiano, le norme fondamentali sono gli articoli 2, 23 3 53 della costituzione. L’ art. 2 che prevede il principio di solidarietà, l’art. 23 il principio di riserva di legge, ancorché relativa e l’art. 53 il principio della capacità contributiva, ossia, che tutti sono tenuti al pagamento delle imposte secondo la propria capacità contributiva.

Il principio di riserva di legge, come tutti i suddetti principi, sono stati recepiti nel testo unico sulle imposte sui redditi, il che sta a significare che è tassato tutto ciò che è previsto dalla legge, senza possibilità di fare assimilazioni o analogie. L’ art. 6 del codice civile stabilisce le diverse categoria di reddito e solo quelle fattispecie possono essere tassate. Tralasciando quelle palesemente incompatibili con bitcoin, vediamo la categoria residuale, ossia redditi diversi di cui all’at. 67 del testo unico.

Bitcoin tassato come reddito diverso?

Abbiamo detto che l’unica categoria di reddito nella quale è possibili inquadrare le criptovalute, è quella dei redditi diversi.

Secondo l’agenzi delle entrate, le criptovalute sono assimilabili alle valute estere e, di conseguenza, inquadrabili nell’art. 67, comma 1, lettera c-ter. Noi abbiamo visto che le criptovalute non sono assimilabili a valute in quanto carenti di caratteristiche essenziali per tale assimilazione. Quindi? è possibile che le criptovalute siano assimilati a strumenti finanziari? art. 67, comma 1, lettera c-quater?

Gli strumenti finanziari sono elencati nel Testo Unico della Finanza all’articolo 1, comma 2 elenca gli strumenti finanziari, elenco tassativo tra i quali non possiamo farci rientrare le criptovalute.

Definiamo quindi le criptovalute

Le criptovalute come il bitcoin sono mezzi di pagamento la cui funzione si esaurisce in se stessa. La tentazione di inquadrarle in qualche categoria sopra menzionata è solo una scorciatoia che non può essere percorsa senza cadere in errore. A livello Europeo non è mai stata affermata l’assimilazione delle criptovalute alle valute ma è stato detto che esse si esauriscono nella funzione di pagamento. Ovviamente non stiamo parlando di token e simili, dove si rimanderà ad un articolo ad hoc.

Le criptovalute sono quindi uno strumento di pagamento, quindi una rappresentazione digitale di valore, emessa dalla blockchain, senza un intermediario che esaurisce la sua funzione in se stesso.

Ma allora, devo pagare le imposte?

Possibile soluzione

La risoluzione del 2016 dell’agenzia delle entrate, è appunto una risoluzione, ossia un atto destinato al contribuente che ha fatto una richiesta, alla quale riceve risposta, ossia, il parere dell’agenzia che non è legge (le circolari, le risoluzioni e simili non sono fonti di diritto, ma atti interni della pubblica amministrazione).

Se al verificarsi delle condizioni per la tassazione secondo logica di valuta estera (che abbiamo detto non calzante per le criptovalute), il contribuente volesse mettersi al riparo da qualsiasi contestazione, potrebbe procedere al pagamento e subito dopo richiedere il rimborso all’agenzia delle entrate. Come fare? prenota la tua consulenza adesso e vedrai che sui pagamenti delle imposte sulle tue criptovalute potrai ottenere il rimborso.

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