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Commerialista criptovalute

Criptovalute e dichiarazioni fiscali

Criptovalute e dichiarazioni fiscali

In questo articolo cercherò di spiegare gli adempimenti fiscali per le criptovalute e dichiarazioni fiscali, quali sono gli adempimenti richiesti oggi, dall’Agenzia delle Entrate, per i possessori delle criptovalute (ed anche per possessori di NFT), quali sono le conseguenze della mancata presentazione della dichiarazione, le sanzioni, di tipo pecuniario e di tipo procedurale.

Sono il Dott. Massimo Esposito, dal 2017 sono attivo nel campo delle criptovalute, seguo un centinaio di clienti in tutta Italia, imprese e persone fisiche che con il mio aiuto si sono messe in regola ed oggi dormono sogni tranquilli.

Le criptovalute ed il monitoraggio fiscale

Dall’anno 2019, modelli fiscali 2019 per l’anno fiscale 2018 c’è l’obbligo del monitoraggio fiscale, il quadro RW della dichiarazione dei redditi. Per coloro fossero interessati possono trovare al seguente link le istruzioni della dichiarazione fiscale.

Nella mia esperienza, anche stamani mattina (15.03.2022), durante una delle mie consulenze, mi si chiede: “dottore, ma se non faccio niente che succede?”.

Le sanzioni per omessa presentazione del quadro RW sono: 1. 250 euro sanzione fissa oltre al 3% sul valore finale non indicato nel quadro RW (la sanzione è variabile dal 3 al 15% ma di solito si applica la sanzione minima). Tali sanzioni, escluso quella fissa di 250 euro, si raddoppiano se le criptovalute non dichiarate erano detenute in un Exchange situato in un paese Black List (BINANCE ha sede alle Isole Cayman ed è un pese Black List). Un cliente, a cui ho ricostruito la situazione dei suoi movimenti, dal 2017 fino al 2021, aveva queste criptovalute su Binance, anche su Binance, ed ha pagato la sanzione del 6%. Le sanzioni anzidette, sono ravvedibili, con una riduzione che va da 1/9 ad 1/6, a seconda di quando ci si ravvede.

Sanzione procedurale

Avevi delle criptovalute e non le hai dichiarate? Per caso le avevi su Binance? questo per te è un GROSSO MA GROSSO PROBLEMA. L’art. 12, comma 2, D.L 78/2009ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dallarticolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.  Un esempio per capirsi, Binance perchè quasi tutti ce l’hanno. Contribuente che nell’anno di imposta 2018 e seguenti, non ha dichiarato 1 btc (comprato ad Euro 4000 nel 2018). Nelle dichiarazioni dell’anno 2019 e seguenti non fa nulla.

Sanzioni che rischia: al 31.12.2018 1 btc valeva Euro 3255,12. Ipotizzando che si voglia ravvedere oggi, 15 marzo 2022, la sanzione per l’anno 2018 sarebbe: euro 250/6 + il 6% di euro 3255,12 (32,55) (Binance ha sede in un paese Black List). Il contribuente non ha ceduto niente e quindi per quell’anno si fermano qui. Per l’anno 2019, modello fiscale 2020, il contribuente ha il solito btc, non ha comprato, ne venduto, ha “holdato”. Si vuole mettersi in regola. Il btc al 31.12.2019 valeva euro 6.416,35 e le sanzioni sarebbero: euro 250/6 + 6% di euro 6.416,35 (qui la sanzione si raddoppia rispetto all’anno precedente).

Le sanzioni per mancato pagamento delle imposte, se c’è omessa dichiarazione e si dovevano delle imposte, non è ravvedibile ma occorre attendere l’atto di contestazione da parte agenzia entrate con pagamento poi di un terzo della sanzione se si paga entro 60 giorni.

DECRETO 13 gennaio 2022   

Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività’ sul territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia.

Gli Exchange, con cadenza trimestrale, invieranno i dati delle operazioni svolte dai propri clienti. L’art. 6 di questo decreto prevede che per le finalità’ di cooperazione di cui all’art. 17-bis, comma 8-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e le forze di polizia di cui all’art. 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell’esercizio delle proprie funzioni nell’ambito dei rispettivi comparti di specialità di cui all’art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono richiedere all’OAM i dati e le informazioni inerenti ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, ivi compresi quelli relativi ai soggetti la cui comunicazione non sia stata integrata con le modalità’ e nei termini di cui all’art. 3, comma 7, nonché’ i dati relativi alle operazioni effettuate, trasmessi all’OAM ai sensi dell’art. 5.

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