fbpx
loader image
Vai al contenuto
Commerialista criptovalute

Saldo e stralcio cartelle

La Legge n. 145/2018 prevede il “Saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Presenta la tua domanda con “Fai D.A. te” entro il 30 aprile 2019 e scopri le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni.

Una delle condizioni per poter accedere al saldo e stralcio delle cartelle è quella di trovarsi in comprovata difficoltà economica, gravità che si attesta o con un ISEE di valore inferiore a certi limiti, ovvero per coloro che hanno presentato una domanda di liquidazione del patrimonio ai sensi della L. 3/2012.

ISEE non superiore a 20 mila euro

Le persone fisiche che hanno l’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:

  • 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
  • 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
  • 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

Tipologie di debiti definibili

Il provvedimento riguarda i debiti intestati a persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall’omesso versamento:

  • di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
  • dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

La domanda potrà essere presentata, entro il 30 aprile 2019 anche online.

Sul nostro sito trovi anche un articolo in merito alla rottamazione delle cartelle.