Una delle domande più frequenti è: le cripto-attività vanno indicate nella DSU per l’ISEE? La risposta operativa oggi è: sì, perché rappresentano un bene digitale che può incidere sul patrimonio mobiliare.
In questo articolo ti spiego dove inserire le cripto nella DSU e quale “tipo rapporto” usare, seguendo le FAQ del Ministero del Lavoro e la struttura del modello DSU.
1) In quale quadro DSU vanno indicate le cripto-attività
Le cripto-attività vanno dichiarate nel Quadro FC2 – Patrimonio mobiliare della DSU. Il modello distingue:
- Sezione I: depositi e conti correnti bancari e postali
- Sezione II: altre forme di patrimonio mobiliare
Nel fac-simile DSU, il Quadro FC2 è esplicitamente denominato “Patrimonio mobiliare”, con Sez. I e Sez. II.
2) FAQ Ministero del Lavoro: “dove dichiarare le criptovalute nella DSU”
Nelle FAQ ISEE pubblicate dal Ministero del Lavoro, è chiarito che: le criptovalute devono essere dichiarate nel Quadro FC2, Sez. I o Sez. II, utilizzando il codice (tipo rapporto) che meglio corrisponde al rapporto/strumento posseduto.
2.1 Caso A: “portafoglio digitale presso CASP (exchange/operatore)
Se detieni cripto-attività tramite un wallet presso un CASP (Cripto Asset Server Provide) indica di dichiararle con tipo 99, inserendo il controvalore in euro.
Questo, nella pratica DSU, si compila nella Sezione II del Quadro FC2 (“Altre forme di patrimonio mobiliare”), dove per ciascun rapporto/strumento si indica il valore al 31 dicembre.
3) Quale anno considerare: la regola del “secondo anno precedente”
Un punto spesso frainteso è la data di riferimento. La DSU richiede (in via ordinaria) i rapporti finanziari riferiti al secondo anno precedente la presentazione (esempio ufficiale nel modello: DSU 2025 → valori al 31/12/2023 e giacenza media 2023).
Per analogia, se presenti la DSU nel 2026, la logica ordinaria è che i valori patrimoniali richiesti saranno riferiti al 31/12/2024 (salvo specifiche eccezioni/aggiornamenti della modulistica applicabile al tuo caso).
4) Come valorizzare le cripto in DSU (criterio pratico e documenti)
La FAQ del Ministero del Lavoro richiede di indicare il controvalore in euro quando si utilizza il tipo 99.
- quantità detenute alla data richiesta (tipicamente 31/12 del secondo anno precedente)
- controvalore in euro alla medesima data
- documentazione a supporto (statement exchange, report, export, evidenza wallet)
Documenti consigliati (checklist)
- Elenco piattaforme/exchange e periodo di utilizzo
- Report/estratti o export transazioni (CSV) e saldo/posizione al 31/12
- Se self-custody: indirizzi wallet e prova delle consistenze (snapshot/report o evidenze on-chain)
- Fonte di prezzo per il controvalore euro (meglio se coerente e replicabile)
5) Errori tipici da evitare
- Omissione totale delle cripto perché “non sono moneta”: nella DSU contano come bene digitale nel patrimonio mobiliare.
- Tipo rapporto errato: conta il rapporto concreto (conto assimilabile → Sez. I; portafoglio presso CASP → spesso tipo 99 in Sez. II).
- Valori non documentabili: indicare cifre senza report/estratti/criterio espone a richieste integrative e contestazioni.
- Anno sbagliato: DSU ordinaria guarda al secondo anno precedente.
FAQ
Le criptovalute vanno dichiarate nella DSU ISEE?
Operativamente sì: vanno indicate nel patrimonio mobiliare, Quadro FC2, secondo le istruzioni e le FAQ del Ministero del Lavoro.
Dove si inseriscono le cripto nella DSU?
Nel Quadro FC2: Sez. I se assimilabili a “conto” (tipo 01/1), oppure Sez. II come “altre forme” (tipo 99, con controvalore in euro) in caso di portafoglio presso CASP.
Quale valore devo indicare?
Il valore patrimoniale richiesto dalla DSU è riferito al secondo anno precedente (esempio: DSU 2025 → valore al 31/12/2023).
Conclusione
Se hai cripto-attività (su exchange o in wallet), la DSU va gestita con metodo: Quadro FC2, scelta corretta del tipo rapporto, e controvalore in euro supportato da documentazione. Se vuoi, posso aiutarti con un check rapido di impostazione (rapporti, codici, valori e documenti) prima dell’invio DSU.